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In tempi di pandemia i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale possono sì restare lavoro fino a 70 anni, ma questo non deve comportare un aumento del numero di medici dirigenti in organico.
Lo dice la Funzione pubblica che si è recentemente espressa sulla legge 126 del 2020, che recepisce la possibilità per i sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, di chiedere il mantenimento in servizio oltre il limite dei 40 anni di servizio effettivo alla luce della situazione emergenziale legata alla pandemia.
Un chiarimento dovuto dopo la richiesta giunta da un’azienda sanitaria circa l’eventuale discrezionalità con cui interpretare le disposizioni sul tema, introdotte per la prima volta con l’articolo 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2019 e poi modificate.
LA ‘STORIA’ DELLA NORMA
Insieme alla possibilità di restare al lavoro fino a 70 anni, la normativa sull’emergenza aveva previsto contestualmente di rispettare i criteri organizzativi predeterminati con appositi atti aziendali e di indire le procedure di reclutamento non oltre 180 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione alla permanenza in servizio.
La Funzione Pubblica, per consentire una corretta interpretazione della disposizione in esame e inquadrare correttamente la portata delle ultime recenti modifiche, ha così ripercorso sinteticamente la “storia” della norma stessa sino alla più recente determinazione.
Determinazione che evidenzia, preliminarmente, come la modifica intervenuta non possa giustificare il superamento del divieto di incrementare il numero dei dirigenti, previsto espressamente dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992.
NUOVI INGRESSI, VECCHI ORGANICI
Infatti – dice la Funzione pubblica – pur considerando che la disciplina dettata dal citato articolo 15-nonies, si configura in ambito ordinario come un diritto potestativo per il dirigente che ne faccia richiesta, tuttavia detta deroga è pur sempre legata al raggiungimento degli obiettivi enunciati dalla norma stessa, essendo funzionale agli stessi.
Ai fini dell’accoglimento delle istanze in argomento, resta quindi in capo all’amministrazione l’obbligo di verificare che l’autorizzazione a tali prosecuzioni non determini un incremento del numero dei dirigenti.
Secondo l’interpretazione della Funzione pubblica, mentre sembra pacifica la volontà del legislatore di eliminare l’obbligo concorsuale per procedure di reclutamento, così come l’obbligo formale di dotarsi di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, resta comunque necessario che l’amministrazione faccia una ponderata valutazione sulla funzionalità dell’utilizzo della deroga rispetto all’ottimale perseguimento degli obiettivi predeterminati.
In conclusione, la Funzione pubblica ha convenuto che le amministrazioni non possano accettare la richiesta di trattenimento in servizio senza aver preventivamente effettuato le dovute valutazioni in ordine al ricorrere dei presupposti sopra enunciati.
PER I CONVENZIONATI IL LIMITE È SEMPRE A 70 ANNI
I medici che lavorano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) hanno sempre la facoltà di rimanere al lavoro oltre l’età pensionabile fino a 70 anni. Lo prevedono gli accordi collettivi nazionali di categoria.
Resta fermo il fatto che possono comunque cessare l’attività normalmente a 68 anni e andare in pensione di vecchiaia con l’Enpam, o anticipare l’uscita a 62 anni (con 35 anni di anzianità di contribuzione) oppure a qualsiasi età con 42 anni di contribuzione (per la pensione anticipate è necessario inoltre che siano trascorsi 30 anni dalla laurea).
Lm