Non è sempre semplice per i camici bianchi, pensionati o prossimi ad andare in pensione, orientarsi nella normativa che regola l’obbligo di cessare l’attività lavorativa e la possibilità di cumulare la pensione Inps con redditi da lavoro.
La normativa in materia – con il decreto legge 112 del 2008 – ha sancito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. Questo dopo alcuni anni in cui era stata preclusa qualunque attività di lavoro e la relativa retribuzione, pena la perdita di tutto il trattamento pensionistico.
Semplificando: oggi è possibile cumulare la pensione con eventuali redditi da lavoro, senza che l’assegno subisca penalizzazioni o incorra in sanzioni. Ma non mancano limitazioni a questo principio.
VINCOLI PER I “CONTRIBUTIVI PURI”
A decorrere dal gennaio 2009, infatti, i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipate. Questo vale per tutte le prestazioni erogate con il sistema misto o interamente retributivo, percepite cioè da quanti già in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Sono invece previsti vincoli nel caso dei cosiddetti “contributivi puri” Inps. Nel particolare, ai fini della cumulabilità è necessaria una di queste condizioni: almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini; almeno 40 anni di contribuzione; almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.
CON L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ
È possibile cumulare anche redditi da lavoro con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’istituto pubblico, ma con delle limitazioni di tipo reddituale. Il punto di riferimento è il trattamento minimo Inps, che per il 2021 è di 515,58 euro al mese per 13 mensilità.
L’Inps taglierà l’assegno del 25 per cento se il reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo e del 50 per cento se eccede di 5 volte tale soglia.
Se l’assegno ordinario di invalidità è comunque superiore al trattamento minimo Inps, la “porzione” eccedente (o rateo) il trattamento minimo può subire una ulteriore decurtazione laddove l’anzianità contributiva, sulla base della quale è calcolato, sia inferiore ai 40 anni.
In particolare, la trattenuta è pari al 50 per cento della quota eccedente nel caso di reddito da lavoro subordinato. E il “taglio” è effettuato direttamente sulla retribuzione a cura del datore (che provvederà poi al versamento all’ente previdenziale) o, in alternativa, sugli arretrati di pensione in caso di liquidazione tardiva.
Una decurtazione del 30 per cento della quota eccedente il trattamento minimo scatta, invece, nel caso di redditi provenienti da lavoro autonomo ed è effettuata direttamente dall’ente previdenziale previa comunicazione dei redditi annui percepiti.
INABILITÀ, CUMULO VIETATO
Il cumulo, al contrario, è vietato nel caso di pensione di inabilità Inps (prestazione previdenziale in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa). Infatti, lo svolgimento di lavoro – sia autonomo sia dipendente – è incompatibile con la percezione della prestazione, tanto che implica non solo la cessazione di ogni rapporto di subordinazione ma anche la cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a particolari mestieri e professioni che richiedano l’iscrizione ai fini dell’esercizio della professione.
REVERSIBILITÀ, CUMULO PARZIALE
Cumulo parzialmente possibile, invece, tra pensione di reversibilità e redditi da lavoro. Anche in questo caso sono previsti vincoli, con decurtazioni progressive e “l’unità di misura” rimane il trattamento minimo Inps: per il 2021 è di 515,58 euro al mese per 13 mensilità.
Nel caso in cui il reddito del lavoro del superstite sia compreso tra 3 e 4 volte l’importo del trattamento minimo, la pensione spettante si riduce del 25 per cento. Qualora lo superi 4 volte, l’importo dell’assegno pensionistico si riduce del 40 per cento. Se supera di 5 volte, l’assegno pensionistico viene tagliato a metà.
La riduzione non si applica qualora vi siano contitolari della pensione di reversibilità all’interno dello stesso nucleo familiare e, tra loro, risultino anche minori, studenti entro i limiti di età previsti dalle legge o inabili, anche se maggiorenni.
VIA LIBERA PER OPZIONE DONNA
Una caso particolare è quello di Opzione donna, che prevede l’intero ricalcolo dell’assegno pensionistico con il metodo contributivo e rappresenta spesso una fonte di difficoltà interpretative sulla possibilità di cumulo. Nonostante la normativa non si esprima direttamente a riguardo, in generale la pensione maturata con Opzione donna può essere considerata pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro. Al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata, maturata con il sistema misto o interamente retributivo.
LO STRANO CASO DI QUOTA 100
Un mondo a parte è la corsia preferenziale rappresentata da Quota 100 (percorribile con 62 anni di età più 38 di contributi). Secondo le norme attuali, tale soluzione comporta infatti il divieto di cumulo fino a 67 anni.
La percezione di eventuali redditi da lavoro comporta dunque la sospensione del trattamento pensionistico. Ma c’è un’eccezione: la cumulabilità è ammessa per redditi da lavoro occasionale che non superino complessivamente i 5 mila euro lordi l’anno.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE INPS
La ripresa dell’attività professionale comporta anche per il pensionato-lavoratore il versamento dei relativi contributi alla gestione previdenziale di riferimento. Contributi, sia chiaro, che non vanno “persi”, ma possono tradursi in un “supplemento di pensione”. Vale a dire in un incremento della pensione.
Diversamente dall’Enpam però, che paga annualmente il supplemento aggiornando in automatico l’importo ogni 12 mesi per valorizzare i nuovi contributi mano a mano che arrivano, per ottenerlo dall’Inps è necessario presentare domanda.
Quando previsto poi, tale supplemento può essere richiesto all’Inps solo dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione (o da un precedente supplemento) o, in alternativa, solo per coloro che abbiano già compiuto l’età utile alla pensione di vecchiaia, trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Possibilità, quest’ultima, ammessa in un’unica occasione: un eventuale supplemento successivo potrà cioè essere richiesto solo a distanza di 5 anni dal precedente.
Claudio Testuzza