I tre “cantieri” per rimettere insieme tutti gli “spezzoni” di contribuzione (compreso il riscatto della laurea) sparsi in varie gestioni previdenziali sono tre: ricongiunzione, cumulo e totalizzazione.
Scegliere la strategia migliore è strettamente soggettivo e prima va fatta una valutazione attenta in base alla situazione contributiva.
La tabella interattiva di seguito mette a confronto i tre istituti, mettendone in risalto gli aspetti principali.
Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione a confronto
- Ricongiunzione: Sì, lo prevede la legge e risulta quasi sempre onerosa.
- Cumulo: No
- Totalizzazione: No
- Ricongiunzione: Sì
- Cumulo: No
- Totalizzazione: No
- Ricongiunzione: Durante la carriera lavorativa. Ma più ci si avvicina all’eta pensionabile maggiore sarà il costo della ricongiunzione.
- Cumulo: Con la domanda di pensione. Di fatto la domanda di cumulo è una domanda di pensione.
- Totalizzazione: Con la domanda di pensione. Di fatto la domanda di totalizzazione è una domanda di pensione.
- Ricongiunzione: L’iscritto attivo che abbia un fondo cessato presso un altro ente di previdenza e che non abbia presentato domanda di pensione sul fondo dove intende ricongiungere.
- Cumulo: L’iscritto che ha due o più forme di assicurazione obbligatoria, compresa la Gestione separata Inps, e non sia già titolare di trattamento pensionistico.
- Totalizzazione: L’iscritto che ha due o più forme di assicurazione obbligatoria, compresa la Gestione separata Inps, e non sia già titolare di trattamento pensionistico.
- Ricongiunzione: L’iscritto che ha ricongiunto i contributi, conseguirà la pensione, al raggiungimento dei requisiti stabiliti dalla Gestione in cui tali contributi sono stati trasferiti.
- Cumulo: La quota di pensione a carico dell’Inps viene erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione (67 anni + 20 anni di contribuzione). Vengono utilizzati per l’accertamento del requisito contributivo tutti i periodi non coincidenti accreditati presso le gestioni coinvolte. La quota di pensione Enpam è, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare della Fondazione (68 anni di età) previa cessazione dell’attività lavorativa, salvo la libera professione pura (soggetta a contribuzione di quota B).
- Totalizzazione: Sia per Enpam che per Inps i requisiti della pensione di vecchiaia si raggiungono con 66 anni di età + 20 anni di contribuzione. Vengono utilizzati per l’accertamento del requisito contributivo tutti i periodi non coincidenti accreditati presso le gestioni coinvolte. È prevista una finestra di 18 mesi, (67 anni e 6 mesi). La quota di pensione Enpam è, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare della Fondazione (68 anni di età) previa cessazione dell’attività lavorativa, salvo la libera professione pura (soggetta a contribuzione di quota B).
- Ricongiunzione: L’iscritto che ha ricongiunto i contributi, conseguirà la pensione, al raggiungimento dei requisiti stabiliti dalla Gestione in cui tali contributi sono stati trasferiti.
- Cumulo: Per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne: 41 anni e 10 mesi di contribuzione. È prevista una finestra di 3 mesi. Sono necessari 30 anni dalla laurea oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo la libera professione pura (soggetta a contribuzione di quota B).
- Totalizzazione: Per uomini e donne vige il requisito di 41 anni di contribuzione oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo la libera professione pura (soggetta a contribuzione di quota B). È prevista una finestra di 21 mesi. L’apertura della finestra è a 42 anni e 9 mesi.
- Ricongiunzione:
- Cumulo: In caso di pensione anticipata, la decorrenza sarà il mese successivo alla cessazione dell’attività o alla presentazione della domanda, oppure all’apertura della finestra se è successiva alla cessazione dell’attività. In caso di pensione di vecchiaia, invece, ci sono due fattispecie:
-
- L’iscritto che intende cessare l’attività al compimento dell’età ordinamentale (Enpam 68 anni) avrà una decorrenza progressiva: a 67 anni per Inps e a 68 anni per Enpam.
- L’iscritto che intende cessare l’attività oltre il 68esimo anno di età, avrà la decorrenza di TUTTE le quote pensionistiche dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività. N.B. Rappresenta un’eccezione il libero professionista puro, che avrà sempre la decorrenza progressiva, in quanto non deve cessare l’attività.
- Totalizzazione: La pensione decorre dal mese successivo alla cessazione dell’attività o alla presentazione della domanda di pensione con totalizzazione, oppure all’apertura della finestra se è successiva alla cessazione dell’attività.
- Ricongiunzione: Viene utilizzato il sistema di calcolo previsto dall’Ente presso il quale sono confluiti i contributi.
- Cumulo: Le varie gestioni a cui sono stati versati i contributi determinano il trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo.
- Totalizzazione: Se si è maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione previdenziale pubblica o in quella privata, l’assegno è calcolato pro quota secondo il sistema di computo tipico delle rispettive gestioni, altrimenti si applica il contributivo.
- Ricongiunzione: Il trattamento pensionistico verrà erogato dall’Ente presso il quale sono stati trasferiti i contributi.
- Cumulo: La pensione viene erogata in 13 mensilità direttamente dall’Inps al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione, sia per la quota Enpam che per la quota Inps.
- Totalizzazione: La pensione viene erogata in 13 mensilità direttamente dall’Inps al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione, sia per la quota Enpam che per la quota Inps.
TRE SOLUZIONI A CONFRONTO
La ricongiunzione, prevista dalla legge 45/1990, ha dei costi, che però possono essere riassorbiti dai contributi che vengono trasferiti da un ente all’altro e si può fare nel corso della carriera lavorativa. Permette quindi di fare ordine nella “storia contributiva” tramite il trasferimento dei contributi maturati a un unico ente previdenziale e, soprattutto, se richiesta il prima possibile permette di cristallizzarne i costi.
Cumulo e totalizzazione, regolati rispettivamente dalla legge 232/2016 e dal decreto legislativo 42/2006, sono istituti a titolo gratuito e si possono attivare solo quando si è in procinto di andare in pensione, accessibili a patto che non si sia già titolari di un trattamento pensionistico.
Le domande di cumulo o totalizzazione di fatto si sostituiscono alla domanda di pensione, che viene poi erogata dall’Inps. In termini reali, il medico o il dentista diventa a tutti gli effetti pensionato Inps.