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Ci sono voluti quasi due anni, ma è finalmente realtà l’opzione per i camici pensionati del settore pubblico di richiedere l’anticipo su tfs e tfr.
VIA LIBERA DELL’INPS
Nella circolare 130 l’Inps era già intervenuta riguardo la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e per il personale degli enti pubblici di ricerca, di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari – che aderiscono all’apposito accordo quadro – il finanziamento fino a 45mila euro dell’indennità di fine servizio.
Adesso con il messaggio 4315 del 17 novembre, l’Inps ha finalmente pubblicato le istruzioni che ogni interessato deve seguire per richiedere l’atteso anticipo tfr e tfs.
CHI HA DIRITTO ALL’ANTICIPO
Possono chiedere l’anticipo del tfs/tfr, non ancora liquidato dall’ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (secondo l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001); il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in “quota 100”; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima del 29 gennaio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 4/2020) al trattamento di pensione.
COME FARE DOMANDA
Il lavoratore pubblico interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del trattamento di fine rapporto o di fine servizio la certificazione del diritto all’anticipazione. Se l’ente che eroga il trattamento è l’Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto. Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all’anticipo dovrà essere presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.
La domanda di certificazione del diritto all’anticipo sulla buonuscita deve essere presentata all’ente erogatore. Il richiedente, in possesso della certificazione, dovrà presentare la domanda di anticipo alla banca, con allegata una serie di documenti. Nel particolare: la certificazione del diritto al tfs/tfr e del relativo ammontare complessivo; la proposta di contratto di anticipo tfs/tfr sottoscritta dal richiedente; la dichiarazione sullo stato di famiglia.
INTERESSI DA 0,4 A 0,9 PER CENTO
L’Inps ha specificato, inoltre, che dal 18 novembre 2020 la domanda di quantificazione del tfs/tfr potrà essere presentata, anche tramite i patronati. L’onere che devono sostenere gli interessati a favore degli istituti finanziatori per il contratto di cessione varia a seconda degli anni di anticipazione da un minimo dello 0,4 per cento a un massimo dell’0,858 per cento.
Il costo dell’operazione viene parzialmente mitigato dalla detassazione spettante per ogni anno di differimento nella erogazione della prestazione pari all’1,5 per cento e sino ad un massimo del 7,5 per cento, per attese da cinque anni in avanti.
BUONUSCITA LUMACA
La possibilità per i pensionati di ottenere un anticipo di quanto spettante era nata all’inizio del 2019, in considerazione del fatto che quando un dipendente pubblico va in pensione deve aspettare alcuni anni prima di poter incassare integralmente la propria liquidazione. Si tratta di almeno 12 mesi di attesa nel caso di cessazione dal servizio, 24 mesi per le dimissioni o il licenziamento ma solo per i primi 50mila euro di liquidazione.
Occorrono ulteriori dodici mesi per la parte eccedente e fino a 100mila euro, e ancora un anno in più per quella che eventualmente supera tale soglia. L’attesa è ancora più lunga per coloro che abbiano lasciato o lascino il lavoro utilizzando la strada di Quota 100.
Per costoro, quale evidente penalizzazione, il momento del diritto al tfs/tfr corrisponde a quello in cui avrebbero conseguito la pensione di vecchiaia con le regole precedenti, quelle della Legge Fornero: ovvero 67 anni. Chi esce dal lavoro a 62 anni, l’età minima di Quota 100, nei casi estremi deve attendere almeno fino a cinque anni per vedersi accreditare la liquidazione.
Claudio Testuzza