Riscatto, previdenza complementare e sanità integrativa sono i tre assist da cogliere al volo per pagare meno tasse. Prima che suoni la sirena di fine anno, i professionisti hanno la possibilità di cogliere la palla al balzo e ridurre il proprio imponibile fiscale 2022. Di seguito un approfondimento sui riscatti e sull’allineamento.
ACCONTI AUMENTA-PENSIONE
Investire per aumentare la propria pensione è la strada maestra per ridurre il bacino reddituale dal quale il fisco andrà a pescare. Per farlo è possibile ricorrere allo strumento del riscatto, dato che le somme versate per questa finalità sono integralmente deducibili dal reddito imponibile.
Il riscatto è uno strumento che consente di far valere ai fini della pensione gli anni di studio universitari o il servizio civile o militare, o altri periodi previsti dal regolamento della previdenza (ad
esempio, se ne ricorrono le condizioni, formazione, specializzazione, periodi precontributivi). In ogni caso, indipendentemente dall’anzianità guadagnata – che potrebbe permettere di andare in pensione prima del tempo – i contributi pagati in più comportano un aumento della pensione futura. Ciò è tanto più vero per il riscatto da allineamento dei contributi, che ha esclusivamente la finalità di aumentare l’importo pensionistico.
QUALI PERIODI SONO RISCATTABILI
Si possono riscattare:
● il corso legale del diploma di Laurea (non gli anni fuori corso):
6 anni per i medici chirurghi;
5 anni per gli odontoiatri laureati con il “Vecchio Ordinamento” (Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, numero 509);
6 anni per gli odontoiatri laureati in base al Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, numero 270 (a partire dall’anno accademico 2009/2010);
● il corso di specializzazione frequentato entro il 31 dicembre 2006 (per la specializzazione attinente all’attività professionale svolta);
● il corso di formazione in medicina generale frequentato entro il 4 novembre 2010;
● il servizio militare o civile;
● il periodo precontributivo compreso tra l’iscrizione all’Albo professionale e il 1° gennaio 1990, per i medici chirurghi, oppure il 1° gennaio 1995, per i laureati in Odontoiatria;
● periodi precontributivi (in cui non risultano contributi versati dalle Asl, è un’eventualità molto rara);
● periodi di sospensione dell’attività convenzionata;
● periodi liquidati (periodi contributivi relativi a precedenti rapporti professionali svolti in regime di convenzione per i quali l’Enpam ha restituito i contributi).
ANCORA IN TEMPO
Se non ho un riscatto in corso, faccio ancora in tempo ad avere i benefici fiscali prima della
fine dell’anno? La risposta è sì. All’Enpam infatti basta presentare una domanda di riscatto (si fa
online nella propria area riservata) e si può subito versare un acconto anche se non si ha ancora ricevuto la proposta da parte degli uffici Enpam.
Bisogna tenere presente che il riscatto può essere totale o parziale: anche se non si verserà il massimo possibile, tutto ciò che viene pagato verrà valorizzato nell’assegno futuro di pensione.
COME FARE DOMANDA DI RISCATTO
La domanda di riscatto si fanno esclusivamente online entrando nella propria area riservata del sito www.enpam.it oppure rivolgendosi all’Ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza.
La richiesta non è vincolante e una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni. Trascorso tale termine, la proposta viene considerata decaduta.
Può chiedere il riscatto l’iscritto che:
● non ha compiuto l’età per la pensione al momento in cui presenta la domanda;
● ha maturato un’anzianità contributiva al fondo non inferiore a 10 anni (5 anni per il riscatto di allineamento);
● è in regola con il pagamento di altri riscatti in corso;
● non ha fatto domanda di pensione d’inabilità assoluta permanente;
● non ha rinunciato da meno di 2 anni allo stesso riscatto.
VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Ma anche gli iscritti che stanno pagando un riscatto, a fine anno, possono fare versamenti in più rispetto alle rate previste dal piano di pagamento scelto per beneficiare dei vantaggi della deducibilità fiscale. I versamenti aggiuntivi ovviamente possono essere fatti solo nei limiti del debito residuo.
I versamenti aggiuntivi e gli acconti vanno fatti con bonifico a favore di Fondazione Enpam, IBAN: IT 06 K
05696 03200 000017500X50. La causale da indicare nel versamento deve contenere cognome e nome dell’iscritto, codice Enpam, tipologia di riscatto e fondo. I contributi volontari da riscatto, come quelli ordinari, sono interamente deducibili e quindi permettono di sottrarre materia imponibile al fisco e “mettere in salvo dalle tasse un’altra piccola parte del proprio reddito.
ALLINEARE I CONTRIBUTI
L’allineamento dei contribuiti è un riscatto che consente di portare i contributi già pagati al livello di una contribuzione più alta versata nei periodi in cui si è lavorato di più e quindi il reddito è stato
maggiore. In questo modo si può ottenere un incremento sostanziale dell’importo della pensione
(e non dell’anzianità contributiva).
La domanda non è vincolante e, al pari di altre forme di contribuzione, una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni. Anche in questo caso, trascorso tale termine la proposta viene considerata decaduta. A questo punto va da sé, ma è comunque opportuno ribadire che i contributi volontari da riscatto, come quelli ordinari, sono interamente deducibili dalle tasse.
L’OPPORTUNITÀ DELL’ALLINEAMENTO
I criteri secondo i quali avviene l’allineamento variano in base al fondo in cui si fa domanda, se quello della Libera professione o della Medicina convenzionata e accreditata.
Nella gestione della Libera professione – Quota B si allineano i contributi inferiori al contributo più alto degli ultimi tre anni.
Invece per quanto riguarda le gestioni della Medicina generale e della Specialistica ambulatoriale si allineano i contributi inferiori alla media annua dei contributi versati negli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva.
SOLO PER CHI PAGA L’IRPEF
Ovvio, ma è comunque bene precisarlo, la possibilità in termini di deducibilità e detraibilità valgono per quei medici o dentisti che pagano l’Irpef. Per chi invece è soggetto all’imposta sostitutiva perché ha una partita iva con il regime forfettario, la legge non prevede detrazioni e restringe il campo delle spese che possono essere portate in deduzione.
Antioco Fois
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