Per l’Inps i certificati di malattia emessi dai medici e dentisti liberi professionisti ai pazienti dipendenti del settore privato hanno lo stesso valore di quelli emessi dai camici bianchi che lavorano per il Ssn.
La conferma arriva direttamente dall’istituto pubblico, che lo scorso settembre ha diffuso alle sedi territoriali il messaggio Inps.Hermes.16/09/2024.0003044.
Si tratta di un parere rilevante, perché conferma le prerogative dei medici privati e mette fine all’incertezza sull’ammissibilità dei loro certificati per l’ottenimento dell’indennità di malattia Inps.
Il messaggio, datato 16 settembre 2024, conferma quanto il Giornale della Previdenza aveva già anticipato a partire dalla guida ‘Dalla laurea alla pensione’ dei Liberi professionisti uscita a maggio.
NESSUNA LIMITAZIONE PER IL PAZIENTE “PRIVATO”
Nella comunicazione interna inviata alle sedi periferiche, l’Inps rimarca che “la possibilità di rilasciare certificati di malattia è riconosciuta ad ogni medico iscritto all’Albo, nell’ambito delle proprie competenze professionali”. L’indicazione emerge dal Dpcm del 26 marzo 2008 e tale linea era stata sostenuta anche dalla Fnomceo.
Anche ai medici che lavorano come liberi professionisti viene quindi sempre riconosciuta la possibilità di certificare nei confronti dei lavoratori del settore privato. “Rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato – si legge infatti nel messaggio dell’Inps – la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del Ssn o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa”.
In buona sostanza, il certificato emesso dal medico e dal dentista libero-professionisti ai lavoratori del settore privato, è sempre valido per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall’Inps.
LIMITAZIONI SE IL PAZIENTE È “PUBBLICO”
Nonostante la parificazione che c’è stata tra medici “privati” e “pubblici” sull’obbligo di invio di tutte le certificazioni per via telematica, per i camici bianchi liberi professionisti permangono alcune limitazioni quando il paziente è un dipendente pubblico.
Quando il paziente ha un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, infatti, il medico o dentista libero professionista può certificarne la malattia solo per la prima e seconda assenza nell’anno solare e per assenze inferiori a 10 giorni.
Assenze ulteriori o di maggiore durata, dovranno invece essere certificate da una struttura del Ssn o da un medico convenzionato, come un medico di famiglia o uno specialista ambulatoriale.
Antioco Fois