Opzione donna è stata introdotta nel 2004 dal ministro del Lavoro Maroni, in via sperimentale, fino al 2015. Come spesso accade in Italia, la norma è stata poi riconfermata anno per anno in attesa di una sistemazione più organica riguardo al tema della flessibilità in uscita.
ADESIONI IN CALO
Nel rapporto di monitoraggio sull’utilizzo dell’Opzione donna, l’Inps ha indicato che le domande accolte negli ultimi quattro anni, dal 2019 al 2022, sono state 83mila, su un totale di circa 174mila dall’introduzione della legge, con una media di 21mila pensionamenti annuali nell’ultimo quadriennio. Nel 2023, sono state solo 11.996. Ma ancora di meno nel 2024. Ad evidenziarlo è l’ultimo monitoraggio dell’Istituto sui flussi di pensionamento (aggiornato al 2 gennaio 2025), dal quale emerge il crollo di Opzione donna con soli 3.489 accessi alla pensione. I numeri segnalano che la misura è diventata sempre meno appetibile ed utilizzata.
La causa principale sta nei requisiti molto più stringenti, rispetto alle versioni di qualche anno fa, introdotti prima con la legge di bilancio 2023 e poi ancor di più con la legge di bilancio 2024. L’Opzione Donna resta sempre una possibilità di pensionamento molto penalizzante economicamente essendo collegata al calcolo contributivo.
I REQUISITI
Anche la legge di bilancio per il 2025 (207/24) ha prorogato, per quest’anno, la possibilità di andare in pensione, per le donne, anticipatamente, mantenendo i requisiti già previsti per il 2024. Possono optare per questa procedura le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
E che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Peraltro, in tale ultima ipotesi, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli.
Si ricorda che mentre i requisiti anagrafico e contributivo devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2024, le condizioni limitative indicate potranno essere raggiunte anche entro il 2025. La decorrenza della pensione, per le lavoratrici dipendenti, è di 12 mesi, di 18 mesi per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei requisiti.
Claudio Testuzza