È arrivato l’ok dei Ministeri vigilanti alla rivalutazione dell’indennità di inabilità assoluta e permanente che la Fondazione garantisce a tutti i suoi iscritti, inclusi gli studenti.
La cifra passa dai circa 17 mila euro l’anno del 2023 ai 18.055 euro del 2024, in pratica poco più di 1.500 euro al mese.
Recentemente avevamo parlato del caso del giovane studente divenuto inabile a causa di un evento che sarebbe riduttivo definire tragico. Nel suo caso è intervenuta l’Enpam che offre ai suoi iscritti diverse tutele in caso di eventi che stravolgono la vita quotidiana. In occasione dell’approvazione dei Ministeri della rivalutazione del sussidio facciamo un focus su questa misura.
A CHI SPETTA QUESTA INDENNITÀ E COME FUNZIONA?
La tutela di inabilità assoluta e permanente scatta nel caso in cui l’iscritto diventa inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione. In questo caso l’Enpam assicura una pensione senza che sia necessario possedere un requisito di anzianità contributiva minima. È necessario però che l’inabilità sia accertata dalla Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e che ci sia l’iscrizione all’Enpam. Per gli studenti per fare un esempio, basta l’iscrizione per essere tutelati.
Abbiamo visto il caso degli studenti, ma che succede se diventare inabile è un iscritto in attività?
Quando succede questo l’Enpam integra l’anzianità contributiva del suo iscritto con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni. L’aumento vale anche sulle gestioni dell’Enpam su cui si è attivi, quindi, per l’attività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, il Fondo della medicina convenzionata e accredita e, per la libera professione, la Quota B del Fondo di previdenza generale (questo vale anche per i medici dipendenti che fanno attività intramoenia o extramoenia).
Anche in questi casi, comunque, l’iscritto può contare su un’entrata minima di 18.055 euro l’anno. Nel caso fosse però titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni fosse inferiore a 18mila euro, l’Enpam versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto all’incremento.
La domanda va presentata presso l’Ordine dei medici di appartenenza (nel caso degli studenti in medicina si fa riferimento alla provincia di residenza dell’interessato).
La pensione, che normalmente decorre dal mese successivo alla cessazione dell’attività professionale, nel caso degli studenti partirà invece dal mese successivo alla presentazione della domanda.
SE A DIVENTARE INABILE È UN DIPENDENTE
Per i dipendenti è prevista la possibilità di richiedere la pensione sia all’Enpam sia all’Inps e ricevere così due pensioni autonome. In ogni caso l’Inps garantisce una pensione se si viene riconosciuti inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, non solo quindi alla professione (come è previsto per l’Enpam), e si hanno almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui tre nei cinque anni precedenti alla domanda. L’accertamento dello stato di inabilità viene fatto dalla commissione medica legale dell’Inps.
I medici dipendenti quindi dovranno fare l’accertamento per entrambi gli enti, secondo le regole di ciascuno. Le pensioni verranno calcolate con gli incrementi di anzianità previsti in questi casi sia dall’Enpam che dall’Inps. È anche possibile però chiedere la pensione di inabilità in cumulo e fare l’accertamento medico solo presso l’ente a cui si fa domanda di pensione (Enpam o Inps). Con la scelta del cumulo si avrà diritto all’incremento solo da parte dell’ente istruttore, ma il beneficio verrà ripartito economicamente in misura proporzionale tra le diverse gestioni previdenziali coinvolte.