I medici ospedalieri appartengono al sistema pensionistico pubblico che un tempo faceva riferimento alla Cassa pensioni sanitari (Cps), dal 1996 confluita nell’Inpdap e successivamente, dal 2012, nell’Inps.
Il sistema di calcolo previdenziale applicato loro (retributivo o contributivo), dipende dall’anno di inizio dell’attività lavorativa.
Per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi, il sistema di calcolo retributivo si applica per gli anni maturati sino al 31 dicembre 2011.
Per coloro che non hanno maturato tale anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il calcolo con il sistema retributivo viene utilizzato per gli anni maturati fino 1995 e con il sistema contributivo per gli anni successivi.
Il governo propone ora una riforma che prevede che chi ha un’anzianità inferiore a 15 anni nel sistema retributivo, si veda applicate (per la quota di contributi maturati prima del 31/12/1995) non più le aliquote di rendimento previste dalle attuali tabelle, ma quelle nuove allegate alla Legge di Bilancio 2024.
COME FUNZIONA IL RETRIBUTIVO (QUOTA A INPS)
Il sistema di calcolo retributivo dei medici ospedalieri si basa riferendosi all’ultimo stipendio percepito per le anzianità di servizio maturate sino al 31 dicembre 1992 (Quota A della pensione Inps) e sulla media degli stipendi degli ultimi 10 anni, per le anzianità maturate dal 1° Gennaio 1993 (Quota B della pensione Inps).
Le aliquote di rendimento, cioè i coefficienti con cui si attiva il calcolo del trattamento per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992 (Quota A Inps), sono quelle rappresentate nella tabella sottostante.
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Da ciò si evince che all’inizio della carriera si ha un coefficiente elevato del 24% dell’ultimo stipendio per il primo anno di servizio con successiva riduzione nel tempo. Condizione che consentiva comunque di maturare il 100 per cento dell’importo dell’ultimo stipendio con il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.
Dall’ 1/1/95 l’aliquota di rendimento è del 2 per cento costante per ogni anno di Servizio, come già era in precedenza per i dipendenti privati. Ciò consente, di conseguenza, di maturare – con 40 anni di contribuzione – il massimo dell’80 per cento dell’ultima retribuzione.
Queste aliquote di rendimento, sotto indicate, sia per la Quota A sia per la Quota B, si riducono in rapporto alle fasce di retribuzione.
[wptb id="128260" not found ] [wptb id="128259" not found ]COME FUNZIONA IL CONTRIBUTIVO
Il Calcolo della pensione con il sistema contributivo, si basa sulla contribuzione accreditata nel corso di tutta la carriera lavorativa, rivalutata annualmente sulla base dell’importo del Pil quinquennale e sull’età dell’interessato.
Si applicano infatti dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in assegno pensionistico, valori che, espressi in percentuale, aumentano con l’età del pensionamento.
Per calcolare quanto si prenderà di pensione lorda mensile, bisogna:
- calcolare il montante contributivo complessivo;
- moltiplicare il montante individuale per il coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica in cui si esce;
Ed ecco di seguito i nuovi coefficienti (2023) di trasformazione per il calcolo della pensione, così come stabiliti dall’ultimo decreto del Ministero del Lavoro.
L’effetto dei coefficienti di trasformazione si riferisce esclusivamente sulle quote di pensione il cui calcolo è basato sul sistema contributivo.
NORMA PENALIZZANTE
Come detto, l’importo finale della pensione Inps spettante si ottiene dalla somma delle Quote A e B dell’Inps.
Proprio il ricalcolo della parte retributiva (Quota A Inps) così come indicato dalla riforma in discussione, comporterebbe una riduzione sulla quota retributiva dell’assegno pensionistico, con una penalizzazione che – secondo le stime dei sindacati – potrebbe arrivare in alcuni casi anche oltre il 20 per cento.
Claudio Testuzza
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