Sono una dirigente medico Asl e volevo intanto ringraziare tutta la redazione de il Giornale della Previdenza per aver steso e fornito la Guida per i medici dipendenti, molto chiara e fruibile. In merito, avrei delle domande di approfondimento riguardo l’aspettativa per esigenze familiari.
A.L.
1) Qual è il preavviso minimo per chiederla?
Di norma, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda. Quindi, da contratto integrativo del 10 febbraio 2004, il preavviso minimo è di 30 giorni.
Questo salvo diverso accordo tra il dirigente medico richiedente e la propria Azienda, ad esempio in base a particolari accordi aziendali che prevedano un preavviso più breve.
2) Può essere negata in caso di richiesta per assistenza a figli minori di 6 anni, che non hanno problemi di salute?
La concessione dell’aspettativa per motivi personali o familiari, come ad esempio l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Azienda, la quale può negarla in base a particolari esigenze di servizio, che dovrà comunque motivare.
3) È necessaria specifica documentazione a tal fine, a parte la data di nascita del minore?
Di solito a domanda si presenta, attraverso moduli aziendali precompilati, alla Direzione generale dell’Azienda di appartenenza (oltre alla Direzione amministrativa e all’Ufficio personale) e deve riportare i motivi della richiesta e il periodo di fruizione dell’aspettativa.
Non è prevista documentazione particolare da esibire. Eventualmente, nel caso specifico del quesito, è possibile che i moduli aziendali richiedano di documentare con una semplice dichiarazione di notorietà che il richiedente è genitore del minore e fa domanda di aspettativa, ad esempio, per accudire il figlio nella fase pre-scolastica.
4) Durante l’aspettativa è possibile rassegnare le dimissioni e accettare nuovi posti di lavoro? Eventualmente in che tempi?
Il contratto non prevede questa fattispecie per i periodi di aspettativa per motivi personali e familiari, quindi a rigore di norma potrebbe rendersi necessario che il dirigente medico rientri in servizio per dare il preavviso di dimissioni, durante il quale prestare servizio. Questo, ovviamente, a meno che l’Azienda non accetti la risoluzione del contratto, senza preavviso lavorato.
5) In regime di extramoenia è possibile svolgere, durante l’aspettativa, attività libero-professionale a partita Iva?
Si tratta di un’area grigia, non regolata nello specifico. Per chi esercita in regime di extramoenia non esiste espressamente un vincolo per prestare attività libero professionale durante i periodi di aspettativa. Quindi è possibile.
Tuttavia, un problema potrebbe sorgere se l’attività professionale prestata è così prevalente da far venire meno la motivazione alla base della concessione dell’aspettativa. Detto in termini concreti, un’attività lavorativa in ambulatorio dalla mattina alla sera o per 38 ore settimanali, durante l’aspettativa andrebbe in conflitto con l’esigenza espressa di accudire un figlio.
Se vengono meno i motivi che hanno giustificato la concessione dell’aspettativa, l’Azienda invita il dirigente medico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.
N.B. Le risposte sono curate dalla redazione del Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri e non riflettono necessariamente il punto di vista dell’editore Fondazione Enpam