Novembre è un mese di adempimenti per medici e dentisti che fanno libera professione. Da segnare sul calendario ci sono tre scadenze che interessano un professionista che emette fattura: l’imposta di bollo, il Modello redditi e l’acconto dell’imposta sostitutiva.
Per quest’ultimo, che si tratti della seconda tranche o dell’intero acconto, è possibile scegliere di far slittare la scadenza a gennaio ed evitare di concentrare i pagamenti in un solo anno.
L’IMPOSTA DI BOLLO
Che si decida di appiccicare sulla fattura cartacea una marca da bollo o si indichi il bollo in maniera virtuale nella fattura elettronica, l’imposta di bollo è quella tassa di 2 euro che un professionista con partita Iva deve pagare su tutte le fatture superiori a 77,47 euro che emette.
Per le fatture cartacee, l’imposta si paga appunto con una marca da bollo, mentre per le fatture elettroniche bisogna fare un versamento cumulativo trimestrale.
Quindi i professionisti che a luglio, agosto e settembre 2023 hanno trasmesso delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, entro il 30 novembre devono pagare la relativa imposta di bollo. Il modo più semplice per farlo è dal sito dell’Agenzia delle entrate, dove basterà inserire il proprio Iban.
IL MODELLO REDDITI
Il 30 novembre è l’ultimo giorno per inviare Modello redditi all’Agenzia delle entrate. Vale a dire quel documento che un professionista con la partita Iva deve presentare per la dichiarazione dei redditi.
Chi si è affidato a un commercialista non deve occuparsene di persona, sarà lui a fare l’invio del Modello redditi.
SECONDO ACCONTO, C’È LA PROROGA
Chi nel 2022 aveva già la partita Iva, entro il 30 novembre deve versare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva.
I professionisti che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, possono però scegliere di versare il secondo acconto in un’unica soluzione entro il 16 gennaio o in 5 rate mensili con un interesse minimo. E cioè del 4 per cento annuo, vale a dire dello 0,33 per cento mensile sulle rate successive alla prima.
Possono usufruire della proroga anche i titolari di partita Iva, sempre con ricavi o compensi fino a 170mila euro, tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione.
STOP ALLA STANGATA DI NOVEMBRE
La novità è contenuta nel decreto Anticipi (articolo 4 del Dl 145/2023) e chiarita dalla circolare 31/E/2023 dell’Agenzia delle entrate. Il testo prevede appunto che un professionista con partita Iva possa scegliere di non pagare il secondo acconto (o l’acconto in misura intera) entro il 30 novembre, ma lo possa rimandare all’anno successivo, pagandolo anche a rate.
Questo slittamento, se dovesse diventare strutturale, permetterà ai professionisti a inizio carriera di non avere più brutte sorprese al secondo anno di attività.
Infatti, nell’anno dell’apertura della partita Iva non si pagano tasse. Mentre in quello successivo si accumulano i pagamenti dell’anno precedente e di quello in corso. Ad esempio, chi ha iniziato l’attività nel 2022, nel 2023 si trova a pagare le tasse dell’anno precedente e l’anticipo per l’anno in corso, calcolato sul 100 per cento dei redditi 2022. Quindi anche il 200 per cento in un solo anno.
Con lo slittamento del secondo acconto all’anno successivo, i tempi dei liberi professionisti iniziano ad avvicinarsi a quelli di collaboratori e dipendenti, che pagano l’acconto sulle tasse un tanto al mese. Senza quindi una stangata inaspettata che può cogliere di sorpresa un contribuente e metterlo in difficoltà nelle prime fasi della propria attività professionale.
Antioco Fois